IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla
legge 29 dicembre 1995, n. 563;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,
n. 303;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,
n. 334;
  Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 febbraio   2008,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al
31 dicembre  2008,  lo stato di emergenza nei territori delle regioni
Sicilia,  Calabria  e Puglia, per fronteggiare l'eccezionale afflusso
di  cittadini  di  Stati  non  appartenenti all'Unione europea giunti
irregolarmente in Italia;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
25 luglio  2008,  con  il quale il sopra citato stato di emergenza e'
stato esteso a tutto il territorio nazionale;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3242  del  6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del
31 gennaio  2003,  n.  3287  del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio
2003,  n.  3326  del  7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n.
3417  del  24 marzo  2005  e  n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del
2 dicembre  2005,  n.  3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre
2006,  n.  3559  del 27 dicembre 2006, n. 3576 del 29 marzo 2007 e n.
3603  del  30 luglio  2007,  n. 3620 del 12 ottobre 2007, n. 3631 del
23 novembre  2007,  n. 3661 del 19 marzo 2008 e n. 3669 del 17 aprile
2008;
  Considerato  che l'eccezionale afflusso dei cittadini stranieri che
giungono  nel  territorio  nazionale  in  condizioni di irregolarita'
continua   a  determinare  situazioni  di  elevata  criticita'  nelle
strutture    destinate    alla   prima   accoglienza,   al   soccorso
all'identificazione ed alla espulsione degli stranieri medesimi;
  Considerato  che il predetto eccezionale flusso migratorio continua
a  determinare  un  notevole  incremento  delle istanze di asilo, con
conseguente  aggravio delle procedure di competenza delle Commissioni
territoriali  per il riconoscimento della protezione internazionale e
del  sistema  di accoglienza ed assistenza dei richiedenti asilo, dei
titolari  dello  status  di  rifugiato,  o  di  persona  ammessa alla
protezione sussidiaria;
  Ravvisata  pertanto  la  necessita'  di assicurare, in un'ottica di
superamento  della  situazione  di  emergenza,  il  potenziamento del
sistema  di  identificazione  ed  espulsione  dei cittadini stranieri
giunti  irregolarmente  in  Italia,  l'accelerazione  delle procedure
relative  ai  richiedenti  asilo,  il  potenziamento  del  sistema di
accoglienza  ed  assistenza dei richiedenti asilo, dei titolari dello
status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria,
nonche'  l'urgente  espletamento  delle  pratiche  in  istruttoria di
competenza   degli   sportelli  unici  per  l'immigrazione  preso  le
Prefetture  -  Uffici  territoriali  del  Governo  e di quelle per il
rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno;
  Vista  la  nota  del capo del Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno del 27 agosto 2008;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.  L'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3244 del 1° ottobre 2002 e' cosi' sostituito:
    «1.   Il   capo   del  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e
l'immigrazione  del  Ministero  dell'interno,  anche  avvalendosi dei
Prefetti  territorialmente  competenti,  adotta  tutti gli interventi
necessari   all'allestimento,  all'ampliamento  della  disponibilita'
ricettiva,  al  miglioramento  ed  alla  manutenzione  dei  centri di
identificazione   ed  espulsione  di  cui  all'art.  14  del  decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n.  296, dei centri di accoglienza per
richiedenti  asilo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica  16 settembre 2004, n. 303, dei centri di prima assistenza
e   soccorso  di  cui  al  decreto-legge  30 ottobre  1995,  n.  451,
convertito,  con  modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563,
ed  all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999,  n.  394,  nonche' dei servizi di accoglienza alle frontiere di
cui  all'art.  11,  comma 6,  del  predetto  decreto  legislativo  n.
286/1998.   Il  capo  del  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e
l'immigrazione, in particolare provvede:
      alla   realizzazione   delle   necessarie   opere  strutturali,
infrastrutturali  ed accessorie indispensabili alla funzionalita' dei
centri  ed  all'approvazione dei relativi progetti, anche avvalendosi
di strutture tecniche statali;
      all'acquisizione   della  disponibilita'  di  aree,  edifici  o
locali,  compresi  quelli  da  adibire  a  strutture  di  supporto al
coordinamento, alla comunicazione ed alla informatizzazione;
      all'acquisto  od al noleggio di beni e servizi, compresi quelli
strumentali  al  funzionamento  degli  Uffici  o  delle  strutture di
supporto    al    coordinamento,    alla    comunicazione   ed   alla
informatizzazione;
      all'implementazione  dei  sistemi  informatici dipartimentali a
supporto della gestione dei processi in materia di immigrazione.
   2.  L'approvazione  dei  progetti  relativi  alle  opere  ed  agli
interventi da realizzare ai sensi del comma 1 sostituisce a tutti gli
effetti pareri autorizzazioni, visti e nulla osta e comporta variante
agli strumenti urbanistici dei comuni ove sono localizzate le opere e
comporta   la   dichiarazione   di   pubblica  utilita',  urgenza  ed
indifferibilita' dei lavori.
    3.  Per  l'istituzione  dei  nuovi  centri  di identificazione ed
espulsione  e  dei  centri  di  accoglienza  per richiedenti asilo e'
autorizzata  la  deroga  alla  procedure  di  cui  agli  articoli 14,
comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e 5, comma 1
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 settembre 2004, n.
303.
    4.  Al  fine  di assicurare piena effettivita' agli interventi di
cui   al   comma 1,   il   Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e
l'immigrazione  del Ministero dell'interno puo' chiedere l'assistenza
del   Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  e dei competenti uffici del Ministero della
difesa  per  gli  interventi che si rendano necessari, nonche' per la
fornitura,  anche mediante nuove acquisizioni, di idonee attrezzature
e  di  beni  mobili, garantendone la movimentazione, il trasporto, il
posizionamento  ed  il loro eventuale recupero. I relativi oneri sono
posti a carico delle risorse di cui all'art. 6.
    5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
con  riferimento  ai  centri  indicati  al  comma 1  gia'  attivi sul
territorio  nazionale, compresi quelli, non statali, utilizzati dagli
Uffici territoriali del Governo a seguito di apposite convenzioni.»
  2.  Si  applicano  a  tutto il territorio nazionale le disposizioni
delle ordinanze di protezione civile citate in premessa.
  3.  All'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3476  del 2 dicembre 2005, e' aggiunto il seguente
periodo  «comprensivo  della retribuzione fondamentale ed accessoria,
anche di natura variabile».
  4. Al fine di assicurare il necessario raccordo tra il Dipartimento
della  protezione  civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed  il  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e l'immigrazione del
Ministero  dell'interno  rispetto  alle iniziative da porre in essere
per il superamento del contesto emergenziale in rassegna, il capo del
Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato ad avvalersi
della  collaborazione  di un Prefetto collocato in posizione di fuori
ruolo, con oneri a carico del Fondo della protezione civile.